Sinistro stradale, intervento chirurgico, emotrasfusioni e contagio da epatite: il danno va risarcito?

Non sussiste il rapporto di causalità fra l’evento dannoso costituito dall’epatite da virus HCV, contratta a seguito di emotrasfusione subita nel corso dell’intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, e la condotta colposa che ha cagionato l’incidente

Sinistro stradale, intervento chirurgico, emotrasfusioni e contagio da epatite: il danno va risarcito?

A seguito di un incidente stradale avvenuto nel 1974, il soggetto trasportato sul veicolo colpito da un autocarro che aveva perso il controllo era stato sottoposto ad intervento chirurgico e a cinque emotrasfusioni.

Nel 2007, a seguito di esami di laboratorio, gli era stata diagnosticata l’epatite da virus HCV e che la Commissione Medica Ospedaliera aveva riconosciuto un nesso causale fra la patologia e le emotrasfusioni a cui era stato sottoposto.

Il Tribunale adito rigettava però la richiesta di risarcimento danni, decisione confermata poi anche in sede d’appello. Secondo i giudici di merito, infatti, la causa delle lesioni erano le emotrasfusioni e, «trattandosi di patologia del tutto avulsa dal novero delle conseguenze ordinarie di un sinistro stradale, unica causa dell’evento di danno erano le dette emotrasfusioni, sicché il sinistro stradale era il mero antecedente temporale del tutto sganciato dalla successiva autonoma e determinante condotta».

La vicenda è stata portata all’attenzione della Cassazione.

Nello specifico, il ricorrente invoca il riconoscimento dell’esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e la patologia riscontrata, consentendo alla Suprema Corte «una visione più ampia, non limitata al punto di vista del concorso di cause, e permettono di entrare più dappresso alla questione se, ancor prima della problematica dell’interruzione del nesso eziologico, la condotta che ha cagionato il sinistro stradale possa essere considerata causa antecedente in senso proprio».

Seguendo il criterio dello scopo della norma violata, la Cassazione afferma che «quando l’illecito consiste nella violazione di regole poste allo scopo di evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende solo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in considerazione del quale la condotta è vietata. Il divieto di una certa condotta presuppone l’individuazione della sequenza causale che tipicamente porta all’evento il cui verificarsi si vuole scongiurare. L’illecito colposo derivante dalla violazione della regola cautelare stabilisce così un peculiare nesso fra colpa ed evento».

Nel caso di specie, dunque, deve escludersi che l’epatite da virus HCV contratta a seguito dell’emotrasfusione, eseguita in sede di intervento chirurgico a seguito delle lesioni riportate nel sinistro stradale, possa costituire concretizzazione del rischio della regola che mirava a prevenire il sinistro stesso, anche valutando la fattispecie non solo dal punto di vista della colpa specifica, ma anche da quello della colpa generica. Infatti, precisa la sentenza «l’esistenza del requisito soggettivo della colpa sotto il profilo delle regole della circolazione stradale non vale ad estendere, sul piano eziologico, la responsabilità per l’evento dannoso cagionato dalla condotta quale soggetto agente nella detta circolazione, indubbiamente ipotizzabile, alla responsabilità per un evento, quale la contrazione dell’infezione, che la regola violata non mirava a prevenire».

In conclusione, rigettando il ricorso, la Cassazione formula il principio di diritto secondo cui «non sussiste il rapporto di causalità fra l’evento dannoso costituito dall’epatite da virus HCV, contratta a seguito di emotrasfusione compiuta nel corso dell’intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale, che ha cagionato le dette lesioni» (Cass. civ., sez. III, sent., 28 marzo 2024, n. 8429).

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