Sinistro stradale, il passeggero può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore
Imprescindibile però che la persona danneggiata dia prova della propria qualità di terzo trasportato

A fronte della disciplina prevista in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, anche i terzi trasportati sui veicoli destinati al trasporto di persone, qualunque sia il titolo in base al quale il trasporto sia effettuato, possono esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore. Questo il principio ribadito dai giudici chiamati ad esaminare il caso relativo all’azione proposta da un uomo che aveva riportato serie lesioni a causa dell’incidente che ha visto coinvolto il veicolo in cui lui viaggiava come passeggero. Nello specifico, l’uomo era a bordo della vettura di proprietà di una donna (e condotta dalla figlia di quest’ultima) quando, a causa della presenza sulla carreggiata di un veicolo fermo, la conducente è stata costretta ad una manovra di emergenza che si è conclusa con l’urto del veicolo contro un muretto posto lateralmente alla strada. L’uomo ha riportato, in quanto terzo trasportato, danni alla persona e ha agito per ottenere un risarcimento, convenendo in giudizio non solo la proprietaria del veicolo ma anche la connessa compagnia di assicurazione. E tale decisione è legittima, poiché il terzo trasportato ha la possibilità di esercitare l’azione diretta verso l’assicurazione del proprietario del veicolo, essendo suo onere dimostrare soltanto tale qualità di terzo trasportato. (Sentenza 26896 del 13 settembre 2022 della Corte di Cassazione)