Sindacati in rotta, l’azienda può escluderne alcuni dalle trattative
Esclusa l’ipotesi di catalogare tale condotta come antisindacale. Legittima la scelta di rifiutare una trattativa unitaria

Impossibile catalogare come condotta antisindacale quella del datore di lavoro che decide liberamente come svolgere una trattativa sindacale e in questo contesto si premura di organizzare tavoli separati con le diverse sigle, arrivando addirittura a rifiutarsi di incontrare talune organizzazioni. Inutile l’azione giudiziaria promossa dalla sigla sindacale ritrovatasi esclusa dalle trattative per il rinnovo dell’accordo sul cosiddetto ‘premio di risultato’, pur a fronte delle formali richieste di incontro presentate alla società. Per i giudici la scelta compiuta dall’azienda è legittima, condivisibile e non censurabile. Ciò perché la scelta di rifiutare lo svolgimento di una trattativa unitaria è stata dovuta anche al chiaro e netto diniego di una sigla firmataria del precedente accordo a trattative unitarie con la organizzazione sindacale successivamente esclusa. In sostanza, la linea tenuta dall’azienda non è in alcun modo catalogabile come condotta antisindacale, non potendo, precisano i giudici, il datore di lavoro intervenire nel contesto delle dinamiche intersindacali. Per i giudici, poi, è da considerare legittimo anche il successivo rifiuto della società allo svolgimento di trattive separate, ritenute inappropriate a fronte delle dimensioni e della realtà aziendale Tirando le somme, in capo al datore di lavoro non esiste alcun obbligo generale a trattare. Ciò significa che esso può legittimamente scegliere con chi trattare, potendo così anche eventualmente escludere dalla trattativa alcuni sindacati. (Ordinanza del 30 dicembre 2021 del Tribunale di Padova)