Sicurezza sui luoghi di lavoro: applicazione piena anche per i tirocinanti

Indiscutibile la responsabilità dell’azienda che ospita lo studente universitario impegnato in un tirocinio

Sicurezza sui luoghi di lavoro: applicazione piena anche per i tirocinanti

I fondamentali principi della sicurezza sui luoghi di lavoro valgono anche, anzi soprattutto, per i tirocini formativi all’interno delle aziende. Nella vicenda presa in esame dai giudici il tema è la responsabilità per il brutto incidente subito da una studentessa dell’Università di Agraria durante un tirocinio formativo in un’azienda agricola. L’imprenditore porta avanti la tesi secondo cui la responsabilità per la sicurezza del tirocinante grava sulla struttura promotrice del tirocinio, ossia, in questo caso, l’Ateneo. I giudici ribattono invece che la normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro si applica anche ai tirocini formativi ed è a carico dell’impresa che ospita il tirocinante. I giudici precisano che, normativa alla mano, al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Di conseguenza, nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla legge al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti. (Sentenza 7093 dell’1 marzo 2022 della Cassazione)

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