Senza risarcimento per le parti civile, il condannato non può ottenere la riabilitazione

A seguito di una condanna penale, è possibile accedere alla riabilitazione solo se il provvede al ristoro dei danni patiti dalle persone offese

Senza risarcimento per le parti civile, il condannato non può ottenere la riabilitazione

È suo onere però attivare una trattativa con tali soggetti per individuare l’adeguata offerta riparatoria.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di riabilitazione in relazione a due condanne per bancarotta a fronte del mancato risarcimento, da parte dell’istante, a favore dell’Agenzia delle Entrate per i debiti tributari emersi in sede di processo.

La difesa ha impugnato la decisione in Cassazione, senza però avere successo.

I Giudici di legittimità ricordano infatti che, per accedere alla riabilitazione, il condannato, anche nel caso in cui le persone danneggiate non abbiano avanzato richieste risarcitorie, debba provvedere a consultarle per individuare una eventuale ed adeguata offerta riparatoria, anche in via equitativa.

È invece irrilevante il fatto che le persone offese non si siano costituite parti civili nel processo penale o che non abbiano poi chiesto al condannato il risarcimento in sede civile.

Inutile, dunque, per la difesa sostenere che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe risposto alla richiesta di determinare il maggiore danno subito, rispetto alla somma già versata a titolo di anticipo. Anzi, il Fisco aveva espressamente affermato di non poter aderire ad una proposta transattiva manifestando così la sua indisponibilità a rinunciare al credito accertato in sede di condanna per bancarotta.

Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato (Cass. pen., sez. I, dep. 10 luglio 2024, n. 27426).

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