Ritardi nella notifica via posta: chi è il responsabile?
L’ufficiale giudiziario o l’agente postale? La Corte di cassazione affronta la questione nella pronuncia in esame

La vicenda in questione coinvolge un avvocato che si era recato all'ufficio postale per ritirare sette avvisi di ricevimento relativi ad altrettanti atti giudiziari: nello specifico, gli veniva richiesto di pagare 31 euro per le raccomandate emesse dall'ufficiale giudiziario. L'avvocato rifiutava di pagare e non ritirava gli avvisi, ma otteneva comunque un decreto ingiuntivo di consegna dal Giudice di Pace. Poste Italiane contestava il decreto, ma il Tribunale rigettava l'opposizione e lo confermava.
La controversia è giunta in Cassazione, dove Poste Italiane contesta la decisione del Tribunale sostenendo che l'ufficiale postale agisce come ausiliario dell'ufficiale giudiziario nelle notifiche di atti giudiziari. La Cassazione ha confermato che il rapporto legale si instaura tra l'ufficiale giudiziario e il richiedente la notificazione, con l'agente postale che agisce come ausiliario.
La Corte ha anche sottolineato che in caso di ritardo nella consegna dell'avviso di ricevimento, l'ufficiale giudiziario è l'unico responsabile nei confronti del richiedente la notificazione secondo l'articolo 1228 del codice civile. Il rapporto obbligatorio, infatti, nasce tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale, con quest'ultimo che deve rendere conto all'ufficiale giudiziario.
Pertanto, nei confronti dei terzi, compreso il richiedente la notificazione, in caso di ritardi nella spedizione o nel recapito dell'atto notificato tramite servizio postale, l'unico responsabile è l'ufficiale giudiziario, in quanto il servizio di notificazione si basa su un mandato legale tra l'avvocato richiedente e l'Ufficio notifiche che effettua il servizio.
In base a queste considerazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, e la causa è stata rinviata ai giudici per ulteriori valutazioni (Cass. n. 17802 del 28 giugno 2024).