Residenti contro il Comune per il disturbo arrecato da manifestazioni ed eventi estivi
Se, per i turisti, l’estate sulla riviera ligure è allietata da manifestazioni ed eventi organizzati nella piazza comunale, la situazione può diventare intollerabile per i residenti

In particolare, per i proprietari delle seconde case affacciate sulla piazza di una rinomata località turistica della riviera che hanno chiesto al Comune i danni per l’intollerabilità dei rumori provenienti sia dall'allestimento del palco che poi dallo svolgimento degli spettacoli, che si protraevano fino a tarda notte. I rumori superavano la normale tollerabilità e rendevano dunque difficile il soggiorno ostacolando il godimento dell'appartamento destinato a residenza estiva.
Il Tribunale, dopo aver accertato con una consulenza l’effettivo superamento della soglia massima di decibel consentiti, ha riconosciuto il diritto a mille euro di risarcimento per ciascuno dei residenti. Il Comune ha impugnato la pronuncia in appello, mossa che però si è rivelata controproducente perché il risarcimento è stato innalzato a 3mila euro in accoglimento dell’impugnazione incidentale dei residenti.
Il Comune ha dunque tentato la strada del ricorso in Cassazione dolendosi, in primo luogo, della validità della CTU svolta in primo grado. Il consulente aveva infatti preso in considerazione le previsioni del DPCM del 1997, mentre avrebbe dovuto fare riferimento al regolamento delle attività rumorose adottato dal consiglio comunale nel 2004 che consente, per manifestazioni e spettacoli all'aperto, di arrivare fino al limite di 70 decibel.
La tesi si rivela però infondata, perché, ricordano i Supremi Giudici, «i limiti posti dai singoli regolamenti, compreso dunque quello richiamato dal comune, e dallo stesso comune approvato, sono puramente indicativi in quanto anche immissioni che rientrino in quei limiti possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tollerabilità è, per l'appunto, da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti».
Inoltre occorre tenere presente che il Comune è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose e, in caso contrario, «è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere"».
Confermata infine anche la cifra accordata dalla Corte d’appello come risarcimento in considerazione del fatto che l’interesse pubblico (in questo caso, all’intrattenimento dei turisti) non può giustificare il sacrificio del diritto del privato oltre al limite della normale tollerabilità (Cass. civ., sez. III, ord., 9 luglio 2024, n. 18676).