Repêchage per il lavoratore a rischio licenziamento anche con mansioni inferiori e contratto a tempo determinato
Il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, ha l’obbligo di repêchage proponendo al lavoratore anche mansioni inferiori e a termine.

Un lavoratore ha presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione contro la sentenza emanata dalla Corte d’appello di Roma che aveva confermato la legittimità del suo licenziamento, intimato nel 2018, da parte della società per cui lavorava, dopo la chiusura del reparto in cui operava principalmente.
Secondo i Giudici, la società aveva seguito la procedura legale, avviando la conciliazione preventiva con l'Ispettorato del Lavoro prima di procedere al licenziamento per giusto motivo oggettivo. Affermava di non poter ricollocare il dipendente in posizioni equivalenti, circostanza dimostrata dalla mancanza di assunzioni a tempo indeterminato e alla creazione di nuovi contratti solo a tempo determinato per ruoli inferiori, oltre che dal licenziamento di altri quattro dipendenti.
La Corte di Cassazione, però, ha ribaltato la decisione della Corte d’appello di Roma sostenendo che l'onere della prova riguardo al reinserimento del lavoratore spetta al datore di lavoro e non al dipendente. Inoltre, sottolinea che l'azienda avrebbe dovuto offrire una mansione alternativa anche inferiore al lavoratore in via preventiva prima di procedere con il licenziamento.
La Corte ha criticato la sentenza d’appello dichiarando che le sole assunzioni a tempo determinato successive al licenziamento non sono rilevanti. Ha infine deciso di rinviare la questione alla Corte d’appello di Roma, evidenziando che il licenziamento in presenza di mansioni inferiori senza offerta alternativa costituisce una violazione della legge.
In definitiva, la sentenza della Corte di Cassazione suggerisce che prima di licenziare un dipendente in presenza di mansioni inferiori, il datore di lavoro deve provare di aver offerto una soluzione adeguata, rispettando principi di correttezza e buona fede per evitare l'annullamento del licenziamento (Cass. civ., sez. lav., ord., 10 luglio 2024, n. 18904).