Processo civile: la Cassazione ammette il ricorso contro i provvedimenti che sospendono la responsabilità genitoriale
La Corte di cassazione chiarisce i limiti entro cui il provvedimento che sospende la responsabilità genitoriale e dispone in merito alle visite del genitore con il figlio è ricorribile in cassazione.

Il ricorrente, detenuto in custodia cautelare e padre di un minore, ricorre per cassazione avverso il decreto che disponeva l’affido del figlio ai nonni materni per un anno con monitoraggio dei servizi sociali. Venivano inoltre disciplinati gli incontri con il padre. La Corte di appello parzialmente riformava il decreto e disponeva che gli incontri avvenissero in due ore al mese, ma l’affido del bambino rimaneva ai nonni. Nel ricorso per cassazione il padre lamenta che la Corte di appello aveva tenuto conto solo delle motivazioni dedotte nell’ordinanza di custodia cautelare, ma che ancora non era intervenuta una sentenza di condanna definitiva e che soprattutto era comunque in grado di prendersi cura del figlio.
La Corte di cassazione ribadisce la differenza che vi è tra i provvedimenti che statuiscono sulla limitazione o l’ablazione della responsabilità parentale e quelli che invece afferiscono alle modalità di visita dei figli. Il provvedimento oggetto del ricorso riguarda questa seconda tipologia di provvedimenti poiché afferisce al decreto che dispone le modalità di visita del figlio con il padre, nonché la sospensione della responsabilità genitoriale. Dubbi interpretativi rimanevano riguardo la ricorribilità in cassazione dei provvedimenti che afferiscono alle modalità di visita del genitore, ma la Cassazione ha affermato che questi sono ricorribili se il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale che è quello alla vita familiare. Se, infatti, le decisioni assunte dal giudice in materia di modalità e tempi di visita sono così limitative e stringenti da ledere il diritto alla bigenitorialità allora il ricorso avverso il provvedimento è ammissibile in cassazione. Nel caso di specie, continua la Cassazione, il ricorso è ammissibile ma va comunque rigettato sul presupposto che la sospensione provvisoria della capacità genitoriale non preclude un pieno recupero di tale capacità da parte del padre che può comunque continuare a vedere il figlio. Sarà quindi possibile un nuovo esame sulla capacità genitoriale all’esito del giudizio penale. (Cass. civ., sez. I, ord., 19 gennaio 2024, n. 2021)