Piove e una signora cade sulla pedana all’uscita del supermercato: risarcimento dimezzato
La responsabilità per l’episodio viene attribuita sia al Comune che alla danneggiata per il fatto che la pedana era ben visibile, così come le sue condizioni scivolose a causa della pioggia

Risarcimento ridotto per la signora che, all’uscita di un supermercato, cade sulla pedana metallica bagnata dalla pioggia per scendere dal marciapiede. Per i giudici si tratta di un’azione imprudente e azzardata, con conseguente riduzione delle responsabilità addebitabili al Comune.
La pedana metallica, resa scivolosa dalla pioggia, era posta a ridosso del marciapiede pubblico in corrispondenza delle porte di uscita del supermercato. A seguito della caduta, la donna riporta rilevanti lesioni alla gamba sinistra e cita quindi in giudizio il Comune e la società proprietaria del supermercato per il risarcimento dei danni.
I giudici del Tribunale accolgono la domanda nei confronti dell’ente locale, condannandolo a risarcire il danno biologico, il danno morale soggettivo e le spese mediche sostenute dalla donna.
In secondo grado, però, viene riconosciuto un concorso di responsabilità del Comune e della donna danneggiata. Ciò comporta una riduzione della condanna di primo grado.
La sentenza viene impugnata in Cassazione ma la decisione trova conferma.
Irrilevante risulta il richiamo al contesto meteorologico di accadimento dell’evento. La difesa sosteneva che «la pioggia aveva resa viscida la pedana a piano inclinato, così provocando una situazione di danno imprevedibile ed inevitabile anche per il pedone più accorto, con conseguente irrilevanza dell’elemento della visibilità o meno della pedana».
Ma, proprio per questo motivo, correttamente è stata riscontrata la corresponsabilità della persona lesa per la visibilità della pedana. In altre parole, «va ascritto a colpa della persona danneggiata il fatto stesso di aver adoperato la pedana per discendere dal marciapiede» e di «avere cioè, scegliendo quello strumento per compiere un’operazione eseguibile in altro, più sicuro, modo, attivato l’interazione con la cosa (intrinsecamente dotata di un quid di pericolosità) scaturigine dell’evento di danno».
Proprio la scivolosità «in uno alla visibilità della pedana, avrebbe dovuto a fortiori dissuadere la donna dal calpestare il supporto metallico in questione, sicché il diverso contegno effettivamente da lei tenuto può essere qualificato secondo un oggettivamente più elevato grado di colpa, diminuendo, per l’effetto la percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode», ossia al Comune.
In conclusione, la Cassazione conferma il concorso di colpa e il ridotto risarcimento riconosciuto alla donna (Cass. civ., ord., 13 maggio 2024, n. 12943).