Permesso per prestare assistenza alla madre disabile ma la lavoratrice si trova in villeggiatura: niente licenziamento

Respinta la tesi portata avanti dall’azienda. Per i giudici la condotta tenuta dalla lavoratrice è catalogabile come mera assenza arbitraria

Permesso per prestare assistenza alla madre disabile ma la lavoratrice si trova in villeggiatura: niente licenziamento

Niente licenziamento per la lavoratrice in villeggiatura mentre avrebbe dovuto prestare assistenza alla madre disabile. Cancellato il provvedimento adottato dall’azienda: per i giudici, difatti, l’episodio preso in esame è catalogabile come mera giornata di assenza non giustificata. Inutili le considerazioni proposte dal legale che rappresenta l’azienda e mirate a sottolineare la gravità del comportamento della lavoratrice. Per i giudici, difatti, la contestazione mossa alla dipendente dalla società è da intendersi come contestazione di assenza ingiustificata per un giorno e non come comportamento fraudolento e preordinato all’abuso della fruizione del permesso ex lege numero 104 del 1992 concesso alla lavoratrice per prestare assistenza alla madre disabile. Impossibile, di conseguenza, ritenere legittimo il licenziamento deciso dall’azienda, che ora si ritrova obbligata a far rientrare in servizio la lavoratrice. Secondo i giudici non ci si trova di fronte a una condotta grave, poiché è omologabile a una mera assenza arbitraria per un giorno lavorativo. (Sentenza 13065 del 26 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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