Perdita della capacità lavorativa e liquidazione del danno (passato e futuro)
La Suprema Corte si pronuncia sulla base di calcolo del danno passato e del danno futuro in caso di demansionamento a seguito di sinistro, se siano da considerare anche le componenti variabili della retribuzione.

La questione sottoposta alla Suprema Corte riguarda il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica a causa di un sinistro stradale. Il lavoratore chiedeva un risarcimento di quasi 700mila euro per mancato guadagno, danni da perdita di opportunità e spese giudiziali sostenute. Il Tribunale ha accolto tutte le richieste eccetto quella per la perdita di opportunità e il futuro danno da riduzione dell'assegno pensionistico. La Corte di Appello condannava il danneggiato a restituire la somma di quasi 300mila euro perché, soprattutto con riferimento al danno futuro, la base di calcolo (perdita reddituale media mensile) da prendere in considerazione per quantificare questo danno doveva essere epurata delle componenti variabili della retribuzione, essendo che, tenendo conto della sua funzione indennitaria, avrebbero potuto essere liquidate solo per prestazioni effettivamente eseguite. La questione sottoposta alla Cassazione riguarda se, oltre agli elementi fissi, devono essere considerati gli elementi variabili nella base di calcolo del danno passato e futuro in caso di demansionamento. Il principio di integralità del risarcimento richiede il rimborso di tutte le conseguenze pregiudizievoli indipendentemente dalla temporalità. Nel caso specifico, il demansionamento ha avuto effetti diretti e futuri che devono essere valutati per stabilire il risarcimento. Il risarcimento civile ha una funzione compensativa, quindi il lavoratore ha diritto alla differenza tra il salario da macchinista e quello da impiegato. La determinazione del danno futuro si basa su una valutazione prognostica. È sbagliato escludere le componenti accessorie della retribuzione come affermato dalla Corte di Appello. La Corte di Cassazione sottolinea che la Corte di Appello avrebbe dovuto tenere conto della specifica natura delle mansioni proprie della figura professionale del macchinista e su questa base individuare tutte le componenti accessorie del salario che erano «competenze strettamente collegate alla mansione svolta dal ricorrente (…) erogate per i mesi in cui vi è stata prestazione lavorativa (…)». In conclusione, la decisione richiama i principi fondamentali del risarcimento civile, sottolinea l'importanza della valutazione prognostica e la distinzione delle componenti accessorie in base alla specificità della mansione in oggetto. (Cass. civ, sez. III, ord., 16 gennaio 2024, n. 1607)