Pensione anticipata, illegittimo imporre lo stop alla professione in ogni contesto
Censurato lo Stato che subordina la concessione della pensione anticipata alla rinuncia del cittadino all’esercizio della propria professione

Stop da parte dei giudici comunitari a quegli Stati membri dell’Unione Europea che intendono subordinare la concessione della pensione anticipata alla rinuncia, da parte del cittadino, all’esercizio della propria professione in ogni luogo del contesto europeo. Il caso riguarda un avvocato che ha aver esercitato la professione legale per molti anni in Austria e che nel 2017 ha presentava all’Ordine degli avvocati di Vienna la domanda di concessione della pensione anticipata di vecchiaia, dichiarando nell’istanza di rinunciare all’esercizio della professione forense in Austria. Allo stesso tempo, però, il legale ha specificato di voler mantenere la sua iscrizione all’albo degli avvocati dell’Ordine di Colonia, in Germania e nell’elenco degli avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o dell’Associazione europea di libero scambio in Svizzera. Proprio a causa della precisazione effettuata dal legale, la domanda viene respinta: difatti, la disciplina previdenziale forense austriaca prevede che la concessione della pensione di vecchiaia sia legata alla rinuncia del soggetto all’esercizio della professione forense in qualsiasi luogo. A smentire quanto previsto in Austria provvedono i giudici comunitari, osservando che una condizione come quella prevista nella legislazione austriaca, che richiede la rinuncia del soggetto a esercitare la professione forense in patria e all’estero ai fini della concessione di una prestazione di prepensionamento, costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento e di circolazione nell’Unione degli aventi diritto a siffatta pensione. E tale ostacolo non può considerarsi giustificato, precisano i giudici, dal fine di tutelare le persone che esercitano la professione dalla concorrenza di quelle che già godono della pensione, dal momento che tale obiettivo può ben essere conseguito limitando la rinuncia all’esercizio dell’attività professionale al solo territorio nazionale, o anche ad una zona geografica circoscritta di un altro Stato membro. (Sentenza del 15 settembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)