Pedone investito da un veicolo: come porre in dubbio la colpa totale del conducente del mezzo

Necessario, alla luce della dinamica dell’episodio, appurare in concreto la percentuale di responsabilità del danneggiato

Pedone investito da un veicolo: come porre in dubbio la colpa totale del conducente del mezzo

In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100 per cento di colpa in capo al conducente del veicolo – con connesso obbligo di risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno –, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 2618 del 6 febbraio 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da un episodio verificatosi in provincia di Crotone, aggiungono che l’anomalia della condotta del pedone, che, per le sue caratteristiche, vale a ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente, esige la dimostrazione che egli, violando le regole del ‘Codice della strada’, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Per i giudici di merito è applicabile la presunzione di uguale responsabilità dei protagonisti del sinistro, cioè del conducente del veicolo investitore, da un lato, e del pedone investito, dall’altro, non essendo emersa, ad esito dell’istruzione probatoria, la possibilità di una certa ricostruzione tanto delle concrete modalità di verificazione del fatto quanto del concreto grado di colpa attribuibile ad entrambe le parti coinvolte, con la conseguente commisurazione del risarcimento riconosciuto in favore del pedone in corrispondenza del 50 per cento della complessiva entità dei danni accertati in sede tecnica.
Questa valutazione è censurata dai magistrati di Cassazione, i quali pongono nuovamente in primo piano la presunzione di responsabilità piena del conducente, non essendo emersa, almeno sino ad ora, una condotta anomala del pedone investito.
Impossibile, chiariscono i giudici di terzo grado, ritenere di poter superare la presunzione di esclusiva responsabilità del veicolo investitore sul solo presupposto dell’impossibilità di accertare le concrete modalità di verificazione del sinistro e della concreta misura di colpa ascrivibile ai due protagonisti, trascurando così, al fine di superare la presunzione di responsabilità esclusiva dell’investitore, di procedere all’accertamento concreto dell’eventuale concorso di colpa del pedone.
In difetto di tale accertamento concreto dell’eventuale concorso di colpa del pedone, si deve necessariamente applicare la presunzione di esclusiva responsabilità del veicolo investitore, sanciscono i magistrati di Cassazione.

news più recenti

Mostra di più...