Paternità accertata in Tribunale: l’uomo deve versare alla figlia il rimborso per le spese di mantenimento sostenute da sola dall’ex compagna

Deceduta la donna, i giudici ribadiscono il dovere dell’uomo: provvedere a rimborsare le spese che l’ex compagna da sola ha sostenuto per mantenere la loro figlia

Paternità accertata in Tribunale: l’uomo deve versare alla figlia il rimborso per le spese di mantenimento sostenute da sola dall’ex compagna

Una volta messa nero su bianco la dichiarazione giudiziale di paternità dell’uomo, egli è obbligato a rimborsare le spese affrontate in via esclusiva dall’ex compagna per il mantenimento della loro figlia. E se, come nella vicenda in esame, la donna è deceduta, allora l’uomo è tenuto a versare direttamente alla figlia, oramai maggiorenne, la cifra stabilita dai giudici. Applicato il principio secondo cui l’obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo status genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota. Per quanto concerne poi il quantum dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo, esso non può essere determinato sulla base dell’importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, in quanto l’ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa, senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all’epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori. (Ordinanza 19009 del 13 giugno 2022 della Corte di Cassazione)

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