Parziale mancata consegna della corrispondenza: non sanzionabile il portalettere

Cancellata la sospensione per un giorno dal servizio e dalla retribuzione decisa dall’azienda

Parziale mancata consegna della corrispondenza: non sanzionabile il portalettere

Impossibile parlare di lavoratore negligente se l’azienda non lo pone nelle condizioni di poter svolgere il compito affidatogli. Illegittima, quindi, la sanzione applicatagli, ossia, nello specifico, sospensione di un giorno dal lavoro e dalla retribuzione. A finire sotto i riflettori, nella vicenda in esame, è un portalettere, censurato dalla società datrice di lavoro per la mancata consegna completa della corrispondenza. I giudici prendono però nota che il territorio assegnato al lavoratore è vasto e caratterizzato da aree a vocazione agricola e con luoghi di consegna distanti tra di essi, e aggiungono che la media consegne dei portalettere è di ottanta recapiti mentre al lavoratore ne erano stati assegnati addirittura ottantatre. Di conseguenza, a fronte di ventidue complessive mancate consegne, i giudici sanciscono che la condotta tenuta dal lavoratore non può definirsi negligente al punto da meritare la risposta sanzionatoria adottata dall’azienda. A ulteriore giustificazione del portalettere, infine, anche l’osservazione secondo cui la presenza di aree agricole con limiti di velocità potevano, nel corso di una giornata, giustificare eventuali ritardi, data anche l’oggettiva, ricorrente presenza di macchine agricole lungo il percorso. (Sentenza del 24 novembre 2021 del Tribunale di Grosseto)

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