Nonostante il coniuge abbia difficoltà a comprendere diritti e doveri matrimoniali le nozze sono valide

Lo Stato italiano non può dichiarare nulle le nozze esclusivamente a causa della grave mancanza di comprensione dei diritti e doveri connessi al matrimonio riscontrata in uno dei due coniugi.

Nonostante il coniuge abbia difficoltà a comprendere diritti e doveri matrimoniali le nozze sono valide

Il Tribunale Ecclesiastico ha dichiarato la nullità di un matrimonio a causa del "difetto" di consenso matrimoniale nell'uomo, dovuto a una grave mancanza di giudizio sulle responsabilità e doveri essenziali associati al matrimonio. Successivamente, lo stesso individuo ha chiesto che la decisione Ecclesiastica venisse riconosciuta anche dallo Stato italiano. Tuttavia, la Corte d'Appello ha respinto questa richiesta, sottolineando che l'uomo e la donna in questione hanno vissuto insieme come coniugi per più di tre anni e che la legislazione italiana preclude la considerazione della sentenza ecclesiastica.

L'avvocato rappresentante dell'uomo, nel ricorrere in Cassazione, sostiene che la durata della convivenza non è rilevante, sottolineando invece l'importanza del "difetto genetico" del matrimonio, riconosciuto anche dalle leggi italiane: un matrimonio civile, infatti, può essere annullato se al momento della celebrazione una delle parti non era pienamente capace di comprendere gli impegni matrimoniali per questioni intellettive o volitive.

I giudici, tuttavia, ribattono che la durata della convivenza non rappresenta un ostacolo in presenza di problemi psichici che rendono una persona incapace di contrarre matrimonio. Essi precisano che la legge consente l'annullamento del matrimonio solo in presenza di incapacità di intendere e di volere sufficienti ad impedire la formazione di una volontà consapevole, non per una mera fragilità o minorazione della capacità decisionale.

Inoltre, i giudici sottolineano che è necessario che vi sia un'alterazione significativa della sfera intellettiva e volitiva della persona, tale da impedire una valutazione seria degli effetti dell'atto compiuto. Pertanto, la mera fragilità o immaturità non è considerata un'incapacità sufficiente per l'annullamento del matrimonio secondo la legge italiana.

Infine, i magistrati analizzano che sebbene la sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità del matrimonio per difetto di consenso e mancanza di giudizio circa i doveri matrimoniali, questa non implica necessariamente una mancanza di capacità di intendere e di volere: quest’ultima, infatti, deve risultare da una grave carenza di giudizio sui doveri essenziali del matrimonio, non solo da una mancanza di valutazione circa l'importanza del vincolo matrimoniale (Cas. n. 24750 del 16 settembre 2024).

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