Nocivo e stressante l’ambiente di lavoro: risarcito il dipendente colpito da una malattia cardiaca
Palesi le precarie condizioni di lavoro. Palese anche la responsabilità del datore di lavoro

Accolta la tesi proposta da un dipendente di un’azienda ospedaliera, il quale ha addebitato alla datrice di lavoro l’omissione di provvedimenti volti ad impedire il compimento nei suoi confronti di atti intimidatori e persecutori da parte di colleghi e pazienti, nonché l’omissione della preventiva valutazione circa l’attitudine e l’idoneità della sua persona a svolgere le mansioni affidategli in reparti dove esisteva un alto rischio di stress correlato al lavoro, e infine la mancata adozione delle necessarie misure antinfortunistiche atte a salvaguardarne l’incolumità e l’integrità psico-fisica quale dipendente. Per i giudici è emersa in modo palese non solo la nocività dell’ambiente di lavoro e, dunque, la gravosità dell’attività lavorativa svolta dal dipendente, ma anche la riferibilità di tale gravosità al datore di lavoro. Nello specifico, per ciò che concerne la nocività dell’ambiente lavorativo, ed in particolare del sovraccarico lavorativo e del deficit organizzativo per carenza di organico dell’azienda, prove concrete emergono dalle richieste e dalle autorizzazioni al lavoro straordinario. (Sentenza del 6 giugno 2022 del Tribunale di Cosenza)