Niente risarcimento per la perdita economica frutto della morte del marito se la vedova vanta un reddito superiore a quello che percepiva l’uomo

Decisiva la mancanza di prove in merito ad elargizioni economiche ottenute dalla moglie per mano del marito in costanza di matrimonio

Niente risarcimento per la perdita economica frutto della morte del marito se la vedova vanta un reddito superiore a quello che percepiva l’uomo

Impossibile risarcire il mancato guadagno lamentato dalla moglie a seguito della morte del marito – vittima di un incidente di caccia – se emerge che ella percepisce un reddito da lavoro dipendente, superiore, per giunta, a quello percepito dal marito che era titolare dell’impresa familiare. Questi dettagli economici sono fondamentali e consentono, nella vicenda presa in esame dai giudici, di escludere che l’uomo provvedesse stabilmente al mantenimento della moglie. Di conseguenza, è impossibile sostenere che la donna abbia subito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza della morte del marito, sanciscono i giudici. Per maggiore chiarezza, comunque, viene precisato che non è la circostanza che la donna, come familiare superstite, abbia un reddito ad escludere, di per sé, l’esistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante derivante dalla morte del marito. Ciò che è decisivo, invece, è il fatto che non sono venute alla luce elargizioni economiche – che sarebbero venute meno, ovviamente, a seguito della morte dell’uomo – ottenute dalla moglie per mano del marito in costanza di matrimonio. (Ordinanza 18424 dell’8 giugno 2022 della Corte di Cassazione)

news più recenti

Mostra di più...