Niente risarcimento per la docente sospesa poiché non si è sottoposta al ciclo vaccinale anti COVID-19
Legittima la decisione presa dal dirigente scolastico. Obiettivo è assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza

Impossibile riconoscere un ristoro economico alla docente non sottopostasi al ciclo vaccinale anti COVID-19 e perciò sospesa dal dirigente scolastico. Inutile l’azione giudiziaria proposta dalla lavoratrice e mirata ad ottenere l’annullamento del provvedimento di sospensione non retribuita, la reintegra in servizio – eventualmente anche in diverse mansioni idonee evitare il contagio da COVID-19 – e la corresponsione a suo favore di tutti gli stipendi maturati dalla sospensione. Infruttuosa anche l’ulteriore richiesta presentata dalla lavoratrice per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per ingiusta discriminazione attuata, a suo dire, nei suoi confronti dall’istituto scolastico. I giudici ribadiscono che la sospensione tout court dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della loro prestazione lavorativa, e aggiungono che la disciplina attuale è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia. (Sentenza del 17 maggio 2022 del Tribunale di Milano)