Niente ‘reversibilità’ per la figlia disabile se manca la ‘vivenza a carico’ e c’è ancora l’altro genitore

Respinta la richiesta avanzata dalla ragazza nei confronti dell’INPS

Niente ‘reversibilità’ per la figlia disabile se manca la ‘vivenza a carico’ e c’è ancora l’altro genitore

Niente pensione di reversibilità per la figlia disabile della pensionata deceduta, a patto, però, che venga certificata – con tanto di ‘stato di famiglia’ – la presenza dell’altro genitore. Infruttuosa, quindi, la domanda presentata dalla ragazza nei confronti dell’INPS. Per lei niente pensione di reversibilità, e ciò perché ella non ha dato prova di essere stata sempre a carico della madre. I giudici ribadiscono che, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla ‘reversibilità’, ove maggiorenne inabile al lavoro e a carico del genitore deceduto. Essi precisano poi che il requisito della cosiddetta ‘vivenza a carico’ non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione del soggetto inabile, ma va comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore deceduto provvedeva in via continuativa, e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile. Nella vicenda presa in esame, non solo non è stata dimostrata la ‘vivenza a carico’, ma è emersa la presenza nel nucleo familiare anche del marito della pensionata deceduta, e l’uomo può provvedere al mantenimento della figlia. (Ordinanza 41548 del 27 dicembre 2021 della Cassazione)

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