Niente licenziamento se l’assenza ingiustificata è una reazione alla condotta dell’azienda

Il lavoratore ha in sostanza risposto, secondo i giudici, alla lentezza della sua reintegra, avvenuta, peraltro, in una sede diversa da quella originaria

Niente licenziamento se l’assenza ingiustificata è una reazione alla condotta dell’azienda

Niente licenziamento per il dipendente colpevole di abbandono del posto di lavoro, prima, e di assenza ingiustificata, poi, se emerge che tali condotte hanno rappresentato una sua reazione alla linea tenuta dall’azienda che aveva impiegato parecchio tempo a reintegrarlo, nonostante due sentenze definitive, e, soprattutto, lo aveva collocato non nel luogo e nelle mansioni originarie. Su quest’ultimo dettaglio si soffermano i giudici, i quali ribadiscono che l’assegnazione del lavoratore a una sede diversa da quella precedente configura, di fatto, un trasferimento ad altra unità produttiva, trasferimento che deve essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive. Se, invece, tali ragioni non vengono messe sul tavolo, come nella vicenda in esame, allora, è da catalogare come illecita la condotta datoriale, e ciò, spiegano i giudici, giustificano il comportamento del lavoratore. Tirando le somme, è palese la proporzionalità della reazione messa in atto dal lavoratore, a fronte del comportamento della società. (Ordinanza 16206 del 19 maggio 2022 della Corte di Cassazione)  

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