Nessun risarcimento per il proprietario del veicolo parcheggiato a lungo e rimosso in quanto ritenuto in stato di abbandono
Impossibile porre sotto accusa il Comune. Palesi le precarie condizioni dell’automobile

Se la vettura è ferma in strada da tempo, tanto da essere ricoperta di fogliame, ha gli pneumatici sgonfi e presenta la vernice del tetto usurata, allora è logico ritenere si tratti di un veicolo in stato di abbandono. Consequenziale e legittimo, quindi, è la rimozione praticata dalla Polizia locale. Respinta, nella vicenda in esame, l’azione giudiziaria fatta partire dal proprietario dell’automobile nei confronti del Comune e mirata ad ottenere un ristoro economico per non avere avuto a disposizione il veicolo. I giudici sottolineano, a questo proposito, anche il fatto che il parcheggio della vettura sulla pubblica via si era protratto per diverse settimane, tanto che erano pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini. Impossibile, checché ne dica il proprietario del veicolo, porre sotto accusa il Comune e sostenere che esso abbia esercitato il potere autoritativo di rimozione sulla base della erronea affermazione, contenuta nel verbale di accertamento della violazione, del presunto abbandono in luogo pubblico del veicolo, senza avere previamente verificato il carattere di rifiuto speciale del bene oggetto di rimozione e pur costituendo circostanza incontestata che l’autoveicolo, regolarmente immatricolato e assicurato, era anche munito di visibili dispositivi di blocco antifurto. (Ordinanza 14553 del 9 maggio 2022 della Corte di Cassazione)