Nell’assegnazione della casa familiare sono compresi anche gli arredi
La casa familiare viene assegnata ad uno dei coniugi divorziati nella sua completezza, comprensiva quindi dei mobili e degli arredi, al fine di salvaguardare l’interesse dei figli minori a mantenere il medesimo ambiente domestico

Nel corso di un procedimento di divorzio, è sorta la questione relativa all’assegnazione della casa familiare comprensiva di mobili e arredi.
Il Tribunale aveva infatti assegnato la casa all’ex moglie, in quanto di sua proprietà ma il marito ha impugnato tale statuizione in sede d’appello lamentando che gli arredi avrebbero dovuto essere in qualche modo bloccati essendo, invece, di sua proprietà.
Secondo il giudice dell’appello la richiesta era fondata.
La questione è però giunta all’attenzione della Cassazione su ricorso dell’ex moglie secondo la quale la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato il suo diritto all’assegnazione della casa familiare nella sua completezza, proprio per salvaguardare l’ambiente domestico dove erano nati e cresciuti i figli.
La Suprema ha accolto il ricorso della donna sottolineando che l'assegnazione della casa familiare «si estende anche a mobili ed arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l'habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto delle mura e degli arredi. L'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.c., ricomprende, per la finalità sopraindicate, non il solo immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l'eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell'altro ex coniuge».
Sussiste, in altre parole, un collegamento logico tra immobile e mobili ai fini di tutelare l'interesse del minore alla conservazione dell'ambiente familiare. Ciò anche se la proprietà dell'immobile è esclusiva del coniuge non proprietario dei beni mobili al fine di garantire al minore quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare.
Vista l’omessa valutazione dei giudici di merito sull’assegnazione della casa familiare nella sua completezza, la Cassazione accoglie il ricorso annullando la sentenza impugnata con rinvio (Cass. civ., sez. I, ord., 17 giugno 2024, n. 16691).