Multa confermata per un ciclista che attraversa sulle strisce pedonali

La Cassazione conferma la sanzione irrogata a una donna che conduceva la propria bici in città causando, tra l’altro un incidente stradale. Nell’occasione la Corte afferma che in città i ciclisti possono attraversare la strada sulle “strisce” pedonali solo e soltanto camminando a piedi e conducendo il velocipede a mano.

Multa confermata per un ciclista che attraversa sulle strisce pedonali

La vicenda trae origine da un sinistro stradale avvenuto a Milano nel marzo del 2018 che ha visto coinvolti un automobilista e una ciclista. Una vettura si è scontrata con una bicicletta guidata dalla donna che stava attraversando la strada sulle “strisce” pedonali. Pochi giorni dopo l’incidente alla donna che, tra l’altro, riportava lesioni a seguito dell’incidente, veniva notificato un verbale di accertamento elevato dalla Polizia locale di Milano. Nel verbale veniva addebitato alla donna la violazione del codice della strada per: «non avere ella circolato, a bordo del suo velocipede, sulla parte destra della carreggiata, in prossimità del margine destro, utilizzando, invece, illegittimamente l’attraversamento pedonale». Il Giudice di pace e il Tribunale sono concordi nel ritenere la donna responsabile del comportamento tenuto, ovvero di essere rimasta in sella alla propria bici per effettuare l’attraversamento stradale sulle “strisce” pedonali.

Nel ricorso per cassazione l’avvocato della donna sostiene che debba essere valutata diversamente la condotta della donna. Secondo il legale, infatti, cui «la normativa impone di tenere il velocipede a mano durante l’attraversamento delle “strisce”» solo «quando il traffico sia particolarmente intenso ovvero lo richiedano le circostanze del traffico». Di conseguenza sarebbe possibile attraversare le “strisce” pedonali in sella a una bici quando, per le condizioni della circolazione stradale, le biciclette siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. Quindi ad avviso del legale sarebbe illegittima la sanzione irrogata ciclista «per un fatto da considerarsi lecito, ossia l’attraversamento di “strisce” pedonali in sella a un velocipede e in assenza delle condizioni che impongano la circolazione con il mezzo condotto a mano». I Giudici di cassazione, però, respingono la tesi avanzata dal legale richiamando i limiti imposti dal Codice della Strada e affermano che «i velocipedi (veicoli sprovvisti di motore, la bicicletta tra questi) devono viaggiare a destra sulla carreggiata, il più possibile vicino al suo margine destro. Quando, poi, per le condizioni della circolazione (ad esempio, in caso di affollamento pedonale, traffico veicolare intenso, et cetera) il velocipede condotto in sella sia d’intralcio o di pericolo per i pedoni, esso deve essere portato a mano» e «il comportamento deve essere identico anche nel corso di un attraversamento di carreggiata su “strisce” pedonali, ovvero in qualunque altra situazione in cui il velocipede occupi spazi dedicati ai pedoni (per esempio, i marciapiedi)». Concludono i magistrati che il legale è incappato in un errore logico ovvero: «traslare il comportamento ordinario del conducente di un velocipede, in virtù del quale è tenuto a procedere in sella sul margine destro della carreggiata, alla diversa situazione in cui egli si trovi ad occupare spazi della strada destinati ai pedoni, quali appunto le “strisce” pedonali oppure i marciapiedi, situazione in cui è, invece, obbligato all’attraversamento portando il velocipede a mano». (Cass. civ., sez. II, ord., 5 febbraio 2024, n. 3242)

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