Marciapiede in pessime condizioni: colpevole comunque il pedone caduto

Decisiva la palese evidenza del pericolo rappresentato dall’avvallamento che caratterizzava il marciapiede

Marciapiede in pessime condizioni: colpevole comunque il pedone caduto

Non basta l’evidente condizione dissestata del marciapiede per porre sotto accusa l’ente locale. Servono altre prove alla persona caduta proprio a causa del marciapiede per ottenere un adeguato ristoro economico. Nella vicenda in esame, i giudici ritengono decisive le condizioni del manto stradale all’epoca del sinistro. In sostanza, si è potuto escludere l’esistenza di pericoli o di trabocchetti, e si è aggiunto che non può certo costituire insidia per il pedone un semplice avvallamento del marciapiede, a maggior ragione, poi, se esso, come appurato, non è coperto né da un ciuffo d’erba né dalla presenza delle automobili parcheggiate al lato del marciapiede. A inchiodare la persona danneggiata è infine la constatazione che orario dell’incidente e condizioni climatiche consentivano una piena visibilità. In sostanza, ad essa è attribuibile anche una evidente mancanza di cautela, non avendo adottato le precauzioni necessarie per evitare i rischi di cadute. In sostanza, pur avendo la pubblica amministrazione l’obbligo di tenere in buone condizioni le strade, il pedone danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto della strada era tale da rendere prevedibile la situazione di pericolo. (Ordinanza 38584 del 6 dicembre 2021 della Cassazione)

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