Mansione svolta per un tempo superiore a quello previsto: niente retribuzione aggiuntiva

Fondamentale la riconducibilità della attività di pulizia al profilo professionale di operatore dei servizi socio-educativi

Mansione svolta per un tempo superiore a quello previsto: niente retribuzione aggiuntiva

Niente retribuzione aggiuntiva per l’operatore socio-educativo della scuola che si è sobbarcato anche compiti di pulizia, nonostante l’affidamento di tale servizio a una società. I giudici fanno chiarezza ribadendo che la prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale del lavoratore, non già nella diversa ipotesi in cui, a fronte di un inquadramento che comporti una pluralità di compiti, il datore di lavoro, nell’ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l’oggetto del contratto dando prevalenza all’uno o all’altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione Nella vicenda in esame, non è in discussione la riconducibilità della attività di pulizia al profilo professionale di operatore dei servizi socio-educativi, e quindi si deve escludere che tale attività possa essere considerata aggiuntiva e, quindi, legittimare una maggiorazione della retribuzione sol perché espletata per un tempo maggiore rispetto a quello indicato dal mansionario aziendale. Ciò significa che è impossibile riconoscere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione. (Ordinanza 31738 del 4 novembre 2021 della Cassazione)

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