L’opinione personale sulla gara d'appalto non giustifica il licenziamento del dipendente.

Il dipendente era stato licenziato a seguito delle parole pronunciate durante una riunione aziendale. Tali opinioni, tuttavia, non possono essere considerate come un'accusa diretta sufficiente a giustificare il suo allontanamento dall’azienda.

L’opinione personale sulla gara d'appalto non giustifica il licenziamento del dipendente.

Nel novembre 2015 una società ha deciso di licenziare un dipendente considerato "quadro" e responsabile di un settore specifico. Questa decisione è giunta dopo una riunione volta a valutare l’andamento del servizio di pulizie in azienda da parte della nuova ditta aggiudicataria, organizzata dal superiore. Durante tale incontro, il dipendente ha ribadito, davanti ai colleghi, quanto già espresso in una conversazione precedente con il superiore: che si sapeva in anticipo che la società avrebbe vinto l'appalto, mettendo in discussione la legittimità della gara stessa.

La società ha considerato questo comportamento sufficiente per giustificare il licenziamento del dipendente. Tuttavia, i giudici di merito hanno respinto questa decisione, ritenendo illegittimo il licenziamento e ordinando alla società di reintegrare il dipendente.

I giudici d'appello hanno specificato che il comportamento del dipendente non costituiva insubordinazione, ma piuttosto l'espressione di un'opinione personale sulla probabilità che la società si aggiudicasse l'appalto, fatto poi verificatosi. Hanno inoltre sottolineato che la percezione del superiore sul presunto accenno di illegalità non era condivisa da tutti i presenti alla riunione e che non c'era stata denigrazione del lavoro altrui.

Per i giudici, quindi, la condotta del dipendente non giustificava alcuna sanzione disciplinare. Questa decisione è stata confermata anche dalla Cassazione, che ha ribadito il diritto del dipendente a riavere il suo posto di lavoro. Non è stata invece riconosciuta la grave insubordinazione, in quanto le sue affermazioni sono state considerate opinioni personali senza intenti denigratori o offensivi nei confronti della società.

Secondo i giudici, le osservazioni della società non avevano fondamento, e il giudizio personale del dipendente non poteva essere considerato come accusa diretta nei confronti della società. La convinzione espressa dal dipendente non ha influenzato il regolare svolgimento del lavoro, in quanto si trattava semplicemente di un'opinione sulla probabilità di successo della società nell'aggiudicazione dell'appalto (Cas. n. 23052 del 23 agosto 2024).

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