L’importanza della trascrizione corretta dell'assegno in un atto di precetto

La Corte di cassazione ha emesso una sentenza riguardante la trascrizione dell'assegno in un atto di precetto. In breve, si è discusso se l'omissione di informazioni fondamentali sull'assegno possa compromettere il diritto di difesa di chi riceve il precetto

L’importanza della trascrizione corretta dell'assegno in un atto di precetto

In questo caso, una persona che doveva ricevere il pagamento da un assegno circolare non trasferibile ha emesso un precetto contro la banca emittente. La banca, in risposta, ha sostenuto che l'assegno non era stato trascritto correttamente nell'atto di precetto. Il Tribunale ha accolto l'opposizione presentata dalla banca, dichiarando la nullità del precetto. Il caso è arrivato, però, in Cassazione.

La Corte ha sottolineato che l'omissione di informazioni essenziali sull'assegno può compromettere la capacità della parte destinataria del precetto di difendersi adeguatamente ed ha stabilito che la trascrizione completa dell'assegno non è obbligatoria, ma è necessario che vengano chiaramente enunciati gli elementi identificativi essenziali dell'obbligazione sull'assegno, come ad esempio luogo e data di emissione, importo, e nominativi dei soggetti coinvolti.

Nel caso specifico dell'assegno circolare, l'omissione di informazioni cruciali, come la menzione di una possibile girata per l'incasso, può causare un'incertezza sul soggetto legittimato a ricevere il pagamento. Questo viene considerato un pregiudizio che va a discapito della parte destinataria del precetto. Di conseguenza, la Corte Suprema ha stabilito che la mancata trascrizione integrale dell'assegno nel precetto rende nullo tale atto, specialmente se ciò impedisce di identificare correttamente chi ha diritto al pagamento.

La decisione finale del Collegio ha evidenziato l'importanza di garantire un'informazione completa e chiara nel precetto, in modo da tutelare le possibilità di difesa della parte destinataria e garantire una scelta consapevole sulle azioni successive da intraprendere. (Cass. civ., sez. III, sent., 15 maggio 2024, n. 13373)

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