Licenziamento per motivi economici: reintegra del lavoratore anche se non vi è l’insussistenza del fatto alla base del recesso deciso dall’azienda
Censurata la differenziazione di trattamento rispetto ai licenziamenti di carattere disciplinare

Rivisto e corretto dai giudici della Corte Costituzionale l’articolo 18 – come modificato dalla cosiddetta Legge Fornero – che tutela i lavoratori. I magistrati hanno dichiarato illegittimo il passaggio in cui, proprio a seguito delle novità introdotte dalla Legge Fornero, si prevede la necessità della insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento – dovuto a ragioni economiche, produttive e organizzative – per poter riconoscere il diritto del lavoratore alla reintegrazione in azienda. Accolte dai giudici le perplessità relativa a una possibile illegittima differenziazione con il licenziamento disciplinare, posto che solo nella fattispecie del licenziamento economico è richiesta – ai fini della reintegrazione del lavoratore – una insussistenza manifesta del fatto. Per i giudici della Consulta è ingiustificata la richiesta del legislatore in ordine alla circostanza che solo con riferimento ai recessi economici l’insussistenza del fatto debba essere manifesta per concedere la reintegra al lavoratore illegittimamente licenziato. In sostanza, detto requisito risulta del tutto indeterminato e, come tale, si presta a incertezze applicative che possono condurre a soluzioni difformi con conseguenti ingiustificate disparità di trattamento. Norma da censurare, poi, secondo i giudici, anche perché lascia che la scelta tra due forme di tutela profondamente diverse sia rimessa a una valutazione non ancorata a precisi punti di riferimento, tanto più necessari quando vi sono fondamentali esigenze di certezza. (Sentenza 125 del 19 maggio 2022 della Corte Costituzionale)