Legittimità (o meno) dell'iscrizione ipotecaria e separazione coniugale
La vicenda in oggetto riguarda l'iscrizione di una ipoteca derivante dal decreto di omologa della separazione di due coniugi, che è stata giudicata illecita.

Secondo la pronuncia in esame, l'ipoteca inserita per proteggere l'assegno divorzile, come naturale continuazione dell'assegno di separazione, non ha una base normativa adeguata. Attualmente, i documenti che possono legittimare un'iscrizione ipotecaria sono la sentenza di separazione, la sentenza di divorzio e il decreto di omologa della separazione, in base agli articoli del codice civile, della legge n. 898/1970 e di una sentenza della Corte Costituzionale.
Poiché il provvedimento giudiziale riguardante l'assegno divorzile non è specificamente identificato come titolo valido per un'iscrizione ipotecaria, non può essere considerato tale. Anche l'ordinanza indicata nell'art. 708 del codice di procedura civile non può essere vista come un titolo esecutivo in questo contesto. Di conseguenza, il decreto di omologa della separazione dei coniugi può essere accettato come titolo per l'iscrizione di un'ipoteca solo per garantire i crediti direttamente collegati a esso.
Inoltre, l'ambito di questo decreto non può estendersi oltre la protezione dei crediti originariamente connaturati ad esso. Eventuali altri crediti devono ricorrere ad altri strumenti legali specifici per la loro tutela, non potendo essere inclusi sotto la qualificazione eccezionale del decreto di omologa. Questo principio è ritenuto essenziale per rispettare il principio di chiarezza e specificità nell'iscrizione delle ipoteche e privilegi.
In conclusione, il ricorso presentato in oggetto è stato accolto dalla Corte Suprema in base a queste considerazioni.