Lavoratrici madri ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali: chiarimenti dall’INPS
L’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché esso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022

Chiarimenti importanti dall’INPS in merito alla misura con cui è stato introdotto, in via sperimentale per il 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti, per un periodo massimo di un anno, a decorrere dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Dall’istituto previdenziale arrivano utili precisazioni in merito alla decorrenza dell’esonero, alle modalità di calcolo dell’imponibile contributivo e alle condizioni di portabilità dell’esonero. Innanzitutto, l’INPS chiarisce che l’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché esso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Se, invece, la lavoratrice, dopo aver fruito del congedo di maternità, continua a rimanere assente senza soluzione di continuità per ferie, malattia o permessi, l’esonero contributivo troverà applicazione solo con l’effettivo rientro al lavoro al termine di tutta l’assenza. Viene poi precisato che l’esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Inoltre, è ammessa la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, previsto per l’anno 2022, nella misura di 0,8 punti percentuali per il periodo gennaio 2022-giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo luglio 2022-dicembre 2022. Per quanto concerne la portabilità dell’esonero, dall’INPS precisano che laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra due ipotesi: nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità; nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro. Infine, nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice. (Messaggio del 9 novembre 2022 dell’Istituto nazionale di previdenza sociale)