Lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie: sanzioni per la mancata partecipazione alla formazione obbligatoria

Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali arrivano indicazioni precise sulle iniziative di formazione e sulle sanzioni per la mancata partecipazione dei lavoratori

Lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie: sanzioni per la mancata partecipazione alla formazione obbligatoria

Chiarimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito alle modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie. In questo quadro si inseriscono, va precisato, anche le sanzioni applicabili ai lavoratori che, senza giustificato motivo, non svolgono le attività formative obbligatorie. Per mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinari sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, se previste dalla legge o pattuite con intese sindacali. In caso di mancata partecipazione non giustificata, il lavoratore viene sanzionato con una decurtazione dell’integrazione salariale in misura variabile pari a: un terzo della mensilità del trattamento di integrazione salariale per la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25% e il 50% delle ore complessive per ciascun corso; la metà della mensilità del trattamento di integrazione salariale per la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 50% e l’80% delle ore complessive per ciascun corso; decadenza, infine, dall’integrazione salariale per la mancata partecipazione in misura superiore all’80% delle ore complessivamente previste per ognuno dei corsi. Definito anche l’elenco dei giustificati motivi per la mancata partecipazione alla formazione obbligatoria: documentato stato di malattia o di infortunio; servizio civile o di leva o richiamo alle armi; stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo; gravi motivi familiari; casi di limitazione legale della mobilità personale; ogni altro comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione o riqualificazione. (Decreto del 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)

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