L’attività svolta dal dipendente durante il periodo di malattia non legittima il licenziamento, se tale da non pregiudicare o ritardare il rientro in servizio.
Salvifiche le immagini registrate dalla videocamera posta all'ingresso del locale di proprietà del dipendente di un’azienda. Secondo il Collegio, le attività svolte dal lavoratore non sono rilevanti poiché non hanno compromesso la sua guarigione o il suo ritorno al lavoro, in quanto effettuate diversi mesi dopo l'infortunio e poco prima della fine del periodo di inabilità diagnosticato.

Una videocamera situata all'ingresso del bar di proprietà di un lavoratore, dipendente di una società appartenente a una Regione, su preciso mandato dell'azienda, ha rilevato attività svolte da questo nel locale pur essendo ufficialmente in malattia a seguito di un infortunio alla mano. L'azienda ha ritenuto la condotta così grave da giustificare il licenziamento immediato.
Il dipendente, classificato come impiegato, è stato sanzionato con il licenziamento perché, nonostante fosse in malattia per nove giorni, è stato sorpreso a svolgere varie attività nel bar di sua proprietà, utilizzando a tale fine anche la mano infortunata sia per compiti leggeri come fumare, rispondere al telefono cellulare, salutare, gestire documenti, sia per attività più pesanti come sollevare sedie, tavoli, zaini, pacchi.
Tuttavia, per i giudici di merito, il lavoratore non meritava il licenziamento: a tal fine il datore di lavoro doveva dimostrare che le attività svolte dal dipendente avevano messo a rischio la guarigione e compromesso l'interesse dell'azienda. Gli accertamenti hanno, invece, rivelato che molte delle attività filmate non erano rilevanti, mentre le poche relative alla contestazione erano state svolte dopo diversi mesi dall'infortunio e poco prima della fine del periodo di inabilità, non influenzando la guarigione.
Nonostante le obiezioni sollevate in Cassazione dalla società, per i giudici il dipendente ha diritto a essere reintegrato in azienda. Il datore di lavoro non ha dimostrato né la simulazione della malattia né che le attività svolte abbiano pregiudicato il ritorno al lavoro del dipendente. Le azioni osservate nel video sono, infatti, state considerate insignificanti e non idonee a compromettere la guarigione o il ritorno al lavoro del dipendente.