La società ha diritto al risarcimento del danno subito per la mancata attivazione della linea telefonica

Riconosciuto dalla Cassazione il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, inteso come perdita della possibilità di acquisire nuova clientela conseguente alla mancata attivazione della linea telefonica

La società ha diritto al risarcimento del danno subito per la mancata attivazione della linea telefonica

Una società di trasporti chiedeva al Giudice di Pace di condannare la Wind al risarcimento dei danni subìti in conseguenza della mancata attivazione di un contratto telefonico e della conseguente interruzione della linea telefonica per circa 6 mesi.

Nello specifico, Wind aveva provveduto alla migrazione della linea dal precedente gestore senza però verificare prima la fattibilità tecnica e operativa del servizio proposto, che risultava solo a posteriori infattibile.

Il Giudice di Pace accolse la domanda dichiarando la responsabilità di Wind nella causazione dei danni e condannandola a risarcire la somma di 4mila euro. In sede di appello, la decisione veniva però ribaltata sul presupposto che la società non avesse adeguatamente dimostrato il danno subito e il nesso causale.

La vicenda è giunta all’attenzione della Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 10885 del 22 aprile 2024, ha accolto il ricorso della società danneggiata.

La Corte ricorda che, in tema di somministrazione del servizio di telefonia, «il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore si configura come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo». Ai fini del processo, è sufficiente la prova in termini di “possibilità”, «non essendo al riguardo necessario dimostrare l’avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato, che può incidere sulla quantificazione del danno ma non escluderne la sussistenza».

La Corte d’appello è andata contro a tali principi in quanto, pur riconoscendo la sussistenza dell’inadempimento di Wind, anziché procedere alla valutazione equitativa del danno, possibile anche d’ufficio, ha negato il risarcimento del danno ritenendo insufficienti le prove.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame della vicenda (Cass. civ., sez. III, ord., 22 aprile 2024, n. 10885).

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