La lesione non deve per forza consistere in una lesione dell’integrità psico-fisica

Possibile fare riferimento, tra l’altro, al rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto

La lesione non deve per forza consistere in una lesione dell’integrità psico-fisica

Il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale non deve necessariamente consistere in una lesione dell’integrità psicofisica di chi ne chieda il ristoro e può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita. Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 23300 del 28 agosto 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’istanza risarcitoria avanzata dal marito e dal figlio di una donna che, oltre quindici anni fa, rientrando dal lavoro, ha subito un grave incidente stradale, riportando danni alla propria persona con postumi di invalidità permanente del 38 per cento. In generale, ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, e, traducendosi il danno in un patema d’animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità. Illogico, quindi, secondo i giudici, negare al marito e al figlio della donna il ristoro dei danni da loro lamentati solo perché essi sono stati chiesti non in forza di un accertamento medico, bensì in virtù di un generico richiamo astratto a sofferenze psichico-morali e lesioni di diritti costituzionalmente garantiti a tutela della famiglia. Così, chiedendo cioè la prova di un effettivo pregiudizio biologico e psicologico iure proprio, quale conseguenza del sinistro incorso alla donna, si rischia di relegare, precisano i giudici, il danno da lesione del rapporto parentale in una dimensione puramente clinico-nosografica, mentre la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti, indifferentemente, sia una sofferenza d’animo, sia una perdita vera e propria di salute, sia una incidenza sulle abitudini di vita. Anche perché la lesione del rapporto parentale – al pari della definitiva perdita di esso – può produrre (anzi, di regola, produce) delle ripercussioni nel vissuto del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come sofferenza eventualmente patita sul piano morale soggettivo, ovvero in termini dinamico-relazionali, per l’incidenza che quella lesione ha avuto sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto coinvolto. E tali danni possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto, sicché è proprio in tale quadro che emerge, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l’entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino). E in questa ottica, infine, il danno da lesione del rapporto parentale non presuppone, necessariamente, neppure che gli effetti conseguenti al danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati.

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