La condanna penale può portare al risarcimento danni in sede civile

Partendo da una sentenza penale di condanna per pornografia minorile e di diffamazione, la persona offesa ha ottenuto in sede civile un risarcimento di 100mila euro

La condanna penale può portare al risarcimento danni in sede civile

A seguito della fine di una storia d’amore tra minorenni, la vicenda prende una piega inquietante con la diffusione di un video intimo. Il video di un rapporto sessuale tra i due viene infatti diffuso dal ragazzo, senza il consenso della ex. In particolare, il ragazzo dapprima mostra il video agli amici e poi lo diffonde creando un CD-ROM, poi proiettandolo a scuola e infine pubblicandolo su internet. Parte quindi il procedimento penale, che si conclude con la condanna del ragazzo per i reati di pornografia minorile e di diffamazione. La sentenza diviene definitiva.

A questo punto, la ragazza e i genitori proseguono l’azione giudiziaria in sede civile per chiedere un risarcimento dei danni non patrimoniali subiti. La domanda viene parzialmente accolta con il riconoscimento di un risarcimento di 100mila euro.

Il ragazzo impugna la sentenza in Cassazione lamentando che i giudici civili, nel riconoscere la responsabilità del ragazzo, avrebbero omesso ogni autonoma valutazione e si sarebbero basati solo sulla precedente sentenza penale.

Tuttavia, la Suprema Corte respinge le obiezioni, offrendo una distinzione tra i limiti oggettivi del giudicato penale e la sua efficacia probatoria. Emerge così una netta precisazione sull'uso della sentenza penale nel contesto civile, estendendo il raggio d'azione del il giudice civile che può utilizzare la sentenza penale definitiva e, in generale, le prove assunte nel processo penale per accertare gli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile

In conclusione, la sentenza dei giudici civili è corretta nell’interpretazione di quanto affermato in via definitiva in sede penale e nell'accurata valutazione dei danni non patrimoniali subiti dalla ragazza, ricostruzione supportata dalle testimonianze raccolte durante l'azione legale precedente.

Viene quindi confermato il risarcimento a favore della ragazza e dei suoi familiari (Cass. civ., sez. III, sent., 10 maggio 2024, n. 12901).

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