La Cassazione sul sistema di responsabilità per illecito amministrativo

In caso di illecito amministrativo, la legge prescrive la natura personale della responsabilità in capo alla persona fisica che ha materialmente commesso il fatto

La Cassazione sul sistema di responsabilità per illecito amministrativo

La legge n. 689/1981 ha introdotto un sistema basato sulla responsabilità personale per gli illeciti amministrativi. Secondo tale sistema, solo la persona fisica che ha commesso un'infrazione può essere considerata l'autrice, mentre entità astratte come società e enti non possono esserlo. La responsabilità di queste entità, per gli illeciti commessi dai loro rappresentanti o dipendenti, è prevista in via solidale, servendo da garanzia per il pagamento dovuto dal reale autore della violazione.

La pronuncia della Corte di Cassazione ha origine dalla decisione della Corte territoriale che, inizialmente, aveva confermato il rigetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione. Tale ordinanza aveva imposto una pesante sanzione ad un esercente di un'attività commerciale che offriva ai clienti apparecchiature per scommettere su piattaforme di un concessionario autorizzato tramite connessione internet.

Anche se la notifica dell'ordinanza ingiunzione era stata inizialmente inviata al legale rappresentante della società e successivamente alla stessa persona fisica, i giudici di merito avevano respinto l'eccezione di tardività della notifica, sottolineando la natura non influente della sequenza di notifiche.

Contro la sentenza di secondo grado, l'ingiunto presentava ricorso alla Corte di Cassazione. Qui, i giudici della Seconda Sezione hanno chiarito il sistema di responsabilità personale stabilito dalla legge n. 689/1981 per gli illeciti amministrativi. Questo sistema collega la persona fisica al reato, rendendola l'autrice, mentre le entità astratte come le società hanno una responsabilità solidale e di garanzia. La Corte ha sottolineato che la responsabilità degli amministratori di una società viene valutata solo se hanno contribuito all'infrazione in modo attivo o omissivo, anche solo moralmente (Cass. civ., sez. II, ord. interlocutoria, 24 luglio 2024, n. 20483).

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