Incarico professionale all’avvocato: tocca solo al giudice di merito la selezione delle prove

Impossibile in Cassazione mettere in discussione in concreto i fatti e le prove che sono emersi tra primo e secondo grado

Incarico professionale all’avvocato: tocca solo al giudice di merito la selezione delle prove

Scontro tra avvocato e cliente: in ballo il compenso per l’opera professionale prestata dal legale. Alla fine, l’avvocato si vede dare ragione: dovrà incassare quasi 2.700 euro. Inutili le obiezioni proposte dal cliente e centrate sulle risultanze probatorie acquisite tra primo e secondo grado e utilizzate in Tribunale per certificare effettività e contenuto del contratto relativo al mandato professionale conferito all’avvocato. A fare chiarezza provvedono i giudici della Cassazione, stabilendo che l’esercizio del potere selettivo delle prove libere ritenute maggiormente idonee ai fini della formazione del convincimento del giudice costituisce esclusivamente oggetto di valutazione di merito. Di conseguenza, il controllo di legittimità, quello cioè compito nel giudizio di terzo grado, non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso favorevole quello preteso dalla parte – il cliente, in questo caso –, perché la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, in proposito, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Sentenza 35790 del 22 novembre 2021 della Cassazione)

news più recenti

Mostra di più...