Incarico extraistituzionale retribuito per il dipendente della pubblica amministrazione: inutile l’autorizzazione a posteriori

Confermata la violazione compiuta da un consorzio universitario con l’incarico conferito a un professore di un ateneo

Incarico extraistituzionale retribuito per il dipendente della pubblica amministrazione: inutile l’autorizzazione a posteriori

Impensabile una autorizzazione a posteriori per sanare l’illegittimo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione. Legittima, nella vicenda in esame, la sanzione decisa nei confronti di un consorzio universitario che, come accertato dalla Guardia di Finanza, aveva conferito ad un avvocato professore universitario un incarico retribuito ma senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Inutile il richiamo fatto dal consorzio universitario a una autorizzazione arrivata successivamente. A questo proposito i giudici chiariscono che Io svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza e che la violazione di siffatta prescrizione non può essere sanata da un’autorizzazione successiva, stante la specificità del rapporto di pubblico impiego e la necessità di verificare ex ante la compatibilità tra l’incarico esterno e le funzioni istituzionali. (Ordinanza 1623 del 19 gennaio 2022 della Cassazione)

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