In permesso per assistere la madre, si dedica anche ad altre attività: illegittimo il licenziamento
Secondo i giudici non vi è la prova di un grave inadempimento, da parte del dipendente, e tale da scuotere irreversibilmente la fiducia del datore di lavoro

Licenziamento illegittimo ma rapporto di lavoro comunque risolto quando il dipendente ha utilizzato in modo illegittimo una parte delle ore di permesso concessegli dall’azienda per prestare assistenza alla madre disabile. Nella vicenda presa in esame dai giudici è emerso che non tutto l’arco orario delle giornate lavorative in cui il lavoratore ha fruito dei permessi è stato da lui dedicato all’assistenza e all’accudimento della madre o, comunque, ad attività anche indirettamente collegabile all’assistenza. Più precisamente, circa 4 ore e mezza su 32 ore di permesso sono state utilizzate dal lavoratore per lo svolgimento di attività che nulla avevano a che fare con l’assistenza della familiare. In sostanza, acclarato che per una certa quota i permessi non sono stati utilizzati per l’assistenza, pur intesa in senso lato, della madre disabile, è palese il comportamento disciplinarmente rilevante tenuto dal lavoratore, che ha abusato dei permessi riconosciutigli dal datore di lavoro. I giudici chiariscono che va ritenuto illegittimo il licenziamento, vista l’assenza di un grave inadempimento, da parte del dipendente, tale da scuotere irreversibilmente la fiducia del datore di lavoro. Tuttavia, il lavoratore ha diritto a un risarcimento ma non a conservare il proprio impiego. (Ordinanza 16973 del 25 maggio 2022 della Corte di Cassazione)