In caso di violazione del codice della strada, l’automobilista può far valere la prescrizione senza limiti di tempo
La Corte di cassazione ha emesso una nuova sentenza riguardante l'opposizione al pagamento di una cartella esattoriale relativa a una multa

La questione in esame riguarda un automobilista che aveva fatto valere la prescrizione del suo debito iscritto a ruolo, relativo a una multa per violazioni al codice della strada. L'automobilista basava la sua difesa sul periodo di tempo trascorso tra la notifica del verbale di accertamento, l’11 giugno 2008, e la notifica della cartella esattoriale, il 23 settembre 2013, sostenendo che erano trascorsi i cinque anni previsti per legge per la prescrizione del debito, in quanto considerava la cartella esattoriale il primo atto a interrompere la prescrizione.
Tuttavia, i giudici di merito ritenevano che una volta notificata regolarmente la cartella esattoriale, l’automobilista aveva perso il diritto di far valere la prescrizione poiché non aveva contestato la cartella, rendendo così il titolo esecutivo valido.
L'automobilista ha continuato a sostenere che avesse il diritto di eccepire in qualsiasi momento la prescrizione, tramite opposizione come previsto dall'articolo 615 del codice di procedura civile, indipendentemente dal momento in cui si fosse verificata. Di conseguenza, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di secondo grado, non era decaduto dalla possibilità di contestare l'impugnazione.
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio, seguendo le indicazioni delle Sezioni Unite, ha specificato che il destinatario della cartella di pagamento ha il diritto di utilizzare i rimedi contenuti negli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile, con la conseguenza che la contestazione del debito in questione poteva essere sollevata senza limiti temporali, utilizzando l'opposizione all'esecuzione come previsto dall'articolo 615.
Il Tribunale quindi, indipendentemente dall'impugnazione della cartella di pagamento, avrebbe dovuto valutare se la cartella rappresentasse o meno il primo atto valido a interrompere la prescrizione del debito contestato, verificando l'esistenza della prescrizione come affermato dal debitore. Ora spetta ai giudici del rinvio prendere una decisione in merito (Cass. n. 18152 del 2 luglio 2024).