Illegittimo l’avviamento dell’invalido al lavoro e illegittima la cancellazione dalle liste del collocamento: risarcimento possibile

Necessario valutare la condotta del Ministero del Lavoro e il danno riportato dalla persona invalida

Illegittimo l’avviamento dell’invalido al lavoro e illegittima la cancellazione dalle liste del collocamento: risarcimento possibile

Possibile ottenere un ristoro economico dal Ministero del Lavoro a seguito dei danni provocati dall’illegittimo avviamento al lavoro presso una società e dalla conseguente illegittima cancellazione dalle liste del collocamento obbligatorio. In secondo grado, per la verità, si è rilevato che il lavoratore – una persona invalida – non ha dedotto nulla in merito alle probabilità di impiego che avrebbe avuto qualora fosse rimasto iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio, essendosi di contro limitato a ritenere che il danno patito coincidesse con le retribuzioni perse a causa della mancata assunzione da parte della società presso la quale era stato avviato con atto dell’amministrazione illegittimo. Più possibilisti, invece, i giudici della Cassazione, i quali ritengono necessario fare chiarezza sui fatti noti accertati, ossia illegittimo comportamento dell’amministrazione nella cancellazione dalle liste ed omessa immediata reiscrizione dell’invalido e suo avviamento al lavoro, sia pure per errore, e sulla presunta ragionevole probabilità di un nuovo avviamento in un determinato lasso temporale, ove l’invalido fosse rimasto iscritto nelle liste di collocamento. Ciò potrà consentire di quantificare il danno da perdita di chance lamentato dalla persona invalida. (Ordinanza 7020 del 3 marzo 2022 della Cassazione)

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