Illegittime le valutazioni negative compiute dal superiore: niente risarcimento per il dipendente

Impossibile riconoscere un ristoro economico solo alla luce del travaglio psichico e della frustrazione lamentati dal lavoratore

Illegittime le valutazioni negative compiute dal superiore: niente risarcimento per il dipendente

Censurabile il comportamento del superiore che valuta negativamente il lavoratore sulla base di un presupposto fasullo, ossia le numerose assenze, tutte, però, giustificate da regolari certificati medici. Ciò nonostante, però, il dipendente non può pretendere un ristoro economico solo sulla base di una presunta condizione di frustrazione. Acclarata l’inaccettabile condotta tenuta dal superiore, i giudici ritengono impossibile parlare di danno morale, nonostante il lavoratore dica l’esatto contrario. Più precisamente, i giudici osservano che il lavoratore ha solo asserito di avere subito un travaglio psichico e una profonda frustrazione, senza però alcun concreto riferimento a specifici e precisi fatti, idonei ad evidenziare l’effettiva sussistenza di un tale stato psicologico di disagio. Respinta la tesi proposta dal lavoratore, tesi secondo cui la prova del danno morale può essere dedotta logicamente a fronte della violazione compiuta dal datore di lavoro sul fronte degli specifici obblighi di protezione dell’integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti. (Ordinanza 33123 del 10 novembre 2021 della Cassazione)

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