Illegittima l’esclusione della candidata incinta dal concorso

Riconosciuta ora la sua ammissione con riserva. Estrometterla rappresenta una discriminazione

Illegittima l’esclusione della candidata incinta dal concorso

Priva di legittimità, e sicuramente da censurare, l’esclusione dal concorso – per Allievi finanzieri – della candidata in stato di gravidanza. Tale depennamento contrasta con quadro normativo e principi mirati ad evitare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e a garantire parità di trattamento tra uomo e donna anche con riferimento all’accesso al lavoro. Per i giudici è evidente che lo stato di gravidanza non può mai rappresentare un ostacolo nell’accesso al lavoro o fonte di discriminazione nell’ambito del rapporto lavorativo, anche perché l’uguaglianza sostanziale tra i candidati, senza distinzione di genere, sarebbe frustrata in via definitiva se lo stato di gravidanza si trasformasse da impedimento temporaneo all’accertamento a causa definitiva di esclusione. E difatti il rifiuto d’assunzione per motivo di gravidanza può opporsi solo alle donne e rappresenta, quindi, una discriminazione diretta a motivo del sesso. Nella vicenda in esame, quindi, la gravidanza va catalogata come temporaneo impedimento all’accertamento, e da ciò discende, in via conseguenziale, una ammissione con riserva della candidata. (Sentenza del 24 dicembre 2021 del Consiglio di Stato)

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