Il Tribunale di Bologna sull’assegnazione della casa familiare
Il Tribunale di Bologna, con il decreto in oggetto, ha confermato che un accordo di negoziazione assistita può essere considerato equivalente a un provvedimento giudiziale. Ciò significa che l'autenticazione notarile non è necessaria quando si tratta di assegnare la casa familiare a un coniuge che ha la responsabilità principale di un figlio minore

Nel caso specifico, la madre, che si occupava principalmente del figlio minore, si separava dal partner e l'accordo prevedeva che la casa familiare sarebbe stata assegnata a lei con l'impegno di acquistarla entro cinque mesi. Tuttavia, il Conservatore dei Registri Immobiliari aveva inizialmente posto delle riserve sulla trascrizione di questo accordo, sostenendo che era necessaria un'autenticazione notarile.
Dopo un reclamo avanzato davanti al Tribunale di Bologna, si è discusso se l'avvocato delle parti potesse autenticare l'accordo, considerando che un accordo di negoziazione assistita poteva essere equiparato a un provvedimento giudiziale. Il Tribunale ha accolto il reclamo, sostenendo che l'accordo di negoziazione assistita poteva essere trascritto senza l'autenticazione notarile in quanto non comportava un trasferimento di diritti reali, ma solamente un diritto personale di godimento sulla casa familiare.
Il Collegio ha chiarito anche che, nel caso di assegnazione della casa familiare che non implicava trasferimenti di diritti reali, l'autenticazione notarile non era necessaria. Tuttavia, è stato precisato che tale autenticazione sarebbe stata richiesta se vi fossero state clausole che conferivano diritti reali sugli immobili estranei all'assegnazione stessa.
Infine, il Tribunale ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere con la trascrizione dell'accordo di negoziazione assistita sulla casa familiare, eliminando la riserva inizialmente posta, poiché la trascrizione era stata richiesta esplicitamente dalla parte reclamante per gli effetti dell'assegnazione della casa familiare. Aggiungendo che, trattandosi di un processo non contenzioso, non sono state stabilite spese aggiuntive. (Trib. Bologna, sez. I – civ., decr., 15 maggio 2024)