Il processo sulla modifica dell’assegno divorzile si ferma durante l’estate

I giudizi di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile, è soggetto alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo urgenze

Il processo sulla modifica dell’assegno divorzile si ferma durante l’estate

Lo ha confermato la Corte di Cassazione nella sua massima espressione con la sentenza a Sezioni Unite n. 12946 depositata il 13 maggio 2024.

La questione aveva ad oggetto il mantenimento di due figlie, entrambe maggiorenni e laureate, di una coppia separata. Nello specifico, le tempistiche di proposizione del ricorso rendevano necessario stabilire se alle liti in materia di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti sia applicabile, o meno, la sospensione dei termini processuali.

L'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale è ampiamente riconosciuto come fondamentale per la salvaguardia dei diritti giurisdizionali. Tale meccanismo si configura come un baluardo essenziale per garantire una tutela efficace degli interessi in gioco. Quando l'unico strumento efficace per far valere un diritto lesivo è l'azione giudiziaria, la sospensione dei termini durante il periodo feriale diventa cruciale. Questa interruzione, motivata dalla necessità di garantire una pausa necessaria agli avvocati, assicura che il diritto alla tutela giurisdizionale non venga compromesso, come sancito dall'art. 24 della Costituzione.

In linea con questo principio, la legge n. 742 del 1969 ha stabilito, in relazione all'articolo 92 del codice di ordinamento giudiziario, la regola generale della sospensione delle pratiche civili durante il periodo feriale. Vi è però un elenco specifico di situazioni eccezionali in cui determinati tipi di cause devono essere considerati urgenti per definizione, e quindi esclusi da tale regola. Tra le cause escluse dalla sospensione figurano quelle legate agli "alimenti". È importante sottolineare che tali casi si distinguono nettamente dalle questioni di separazione o divorzio, in cui si discute specificamente di obbligazioni alimentari, assegni di mantenimento o simili.

Secondo quanto emerso dalle decisioni delle Sezioni Unite, l'estensione del concetto di obbligazione alimentare conforme al Regolamento CE n. 4/2009 non si discosta dai casi in cui la questione riguarda l'applicazione specifica del suo ambito, risultando dunque irrilevante per quanto concerne la disciplina della sospensione dei termini feriali nei procedimenti giudiziari interni. Questa considerazione emerge anche dal fatto che l'esigenza sottostante di definire più rapidamente tali procedimenti è garantita in ogni caso dagli istituti del diritto interno. Infatti, l'articolo 92 del codice di rito consente di dichiarare urgente - escludendola così dalla sospensione feriale - una causa singola nel caso in cui un ritardo nel suo esame potrebbe provocare gravi conseguenze pregiudizievoli per le parti coinvolte.

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