Il lavoratore assunto con contratto a termine ha il diritto di precedenza sulle nuove assunzioni
Il lavoratore che abbia prestato un'attività lavorativa per più di 6 mesi con uno o più contratti a termine può esercitare il diritto di precedenza sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Unica condizione è che abbia manifestato la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto, e quindi anche nel corso della sua vigenza.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza del 15 luglio 2024, n. 19348 pronunciandosi sulla vicenda di una lavoratrice che aveva intrattenuto due rapporti di lavoro a tempo determinato con la medesima azienda. Nel periodo compreso tra il primo ed il secondo rapporto, rispettando il termine di legge di un anno dalla cessazione del primo rapporto, aveva manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza sulle nuove assunzioni. La vicenda è giunta all’attenzione dei Supremi Giudici dopo che la Corte d’appello aveva ritenuto che tale manifestazione era stata tardiva e quindi inefficace.
Analizzando le norme in gioco, in particolare l'art. 5, comma 4-quater e l'art. 5, comma 4-sexies, del decreto legislativo n. 368/2001, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prima norma stabilisce che solo i lavoratori che hanno prestato attività per più di sei mesi in contratti a termine hanno diritto di precedenza. La seconda norma indica invece le condizioni e i tempi per esercitare tale diritto.
Tornando alla vicenda in esame, la Cassazione ha chiarito che la lavoratrice ha agito correttamente, poiché ha manifestato la volontà di precedenza entro i termini previsti dalla legge. Non è inoltre richiesta una forma scritta specifica, ma è essenziale che la volontà sia chiara e tempestiva. Inoltre, il lavoratore a termine che ha lavorato per almeno sei mesi ha il diritto di precedenza per un anno dalla fine del contratto.
La sentenza si riferisce a un rapporto di lavoro concluso il 27 settembre 2015, pertanto, le norme pertinenti sono l'art. 24 del d.lgs. 81/2015 e l'art. 5 del d.lgs. 368/2001, nella loro formulazione applicabile al momento dei fatti. La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso della lavoratrice, confermando il suo diritto di precedenza sulle nuove assunzioni.