Garanzia valida per il proprietario che da trasportato riporta danni a causa del conducente non abilitato alla guida

Legittima la richiesta avanzata dall’assicurato a seguito dell’incidente stradale che ha coinvolto la sua vettura

Garanzia valida per il proprietario che da trasportato riporta danni a causa del conducente non abilitato alla guida

In materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l’operatività della polizza in favore della vittima trasportata a bordo del veicolo al momento dell’incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo. E ciò, chiariscono i giudici, a prescindere dal rilievo per cui l’assicurato vittima dell’incidente è consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il veicolo non è assicurata a tal fine. Legittima, quindi, nella vicenda in esame, la richiesta avanzata nei confronti della compagnia assicurativa dall’assicurato vittima di un incidente in qualità di terzo trasportato sull’autovettura di sua proprietà ma condotta da un’altra persona. Illegittima, quindi, la decisione della compagnia assicurativa, cioè negare la garanzia in favore del soggetto terzo trasportato e, contemporaneamente, proprietario del veicolo. (Sentenza 11246 del 6 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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