Ferie non godute, non si prescrive il diritto all’indennità

Fondamentale però che il lavoratore non sia stato messo in condizione di fruire dei giorni di ferie che gli spettavano

Ferie non godute, non si prescrive il diritto all’indennità

Il diritto all’indennità per le ferie non godute non si prescrive se il lavoratore non è stato messo nelle condizioni di fruirne. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta a luglio 2017, un lavoratore tedesco ha chiesto il pagamento di un’indennità corrispondente a 101 giorni di ferie annuali retribuite cumulati tra il 2013 e il 2017 e non goduti. Dall’ex datore di lavoro è arrivato un rifiuto netto all’ipotesi di versare l’indennità all’ex dipendente. Inevitabile lo scontro giudiziario, che ha consentito di accertare che il lavoratore non era stato messo nelle condizioni di fruire delle ferie annuali nel periodo considerato. Di fronte alla prospettiva di dovere provvedere al pagamento dell’indennità, il datore di lavoro ha puntato le proprie carte sulla prescrizione, ponendo in luce che, secondo quanto stabilito dal Codice Civile tedesco, le pretese di un creditore si prescrivono tre anni dopo la fine dell’anno in cui è sorto il suo diritto. Questo richiamo alla prescrizione viene ritenuto illegittimo dai giudici comunitari, i quali spiegano che, se si ammettesse la facoltà in capo al datore di lavoro di invocare la prescrizione dei diritti del lavoratore senza averlo effettivamente posto in grado di esercitarli, ciò equivarrebbe a legittimare un comportamento che determina un arricchimento illegittimo del datore di lavoro a danno dell’obiettivo del rispetto della salute del lavoratore. (Sentenza del 22 settembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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